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Processo d’appello: terza udienza

L’udienza del 15 ottobre è stata dedicata agli interventi della procuratrice generale Nunzia Ciaravolo e delle parti civili. E’ inoltre stata depositata un’altra comunicazione irrituale alla corte proveniente da parenti e amici di Andrey Mironov, che si dichiarano sorpresi di non essere stati informati né invitati a partecipare al dibattimento.
La requisitoria ha confermato la sentenza della corte di Pavia ripercorrendone le motivazioni e l’iter investigativo: 

– testimonianza di William e dinamica degli eventi;
– equipaggiamento bellico del fronte ucraino, funzionamento dei mortai, gittata e tiro utile;
– postazione e ruolo di Vitaly Markiv;
– testimonianze militari ucraini.
Struttura gerarchica della guardia nazionale ucraina;
– scarsa collaborazione delle autorità ucraine;

La requisitoria a sviscerato tutti i temi attinenti alla vicenda con riferimenti multipli e col supporto di materiale audio video. Per dare un’idea del contesto del conflitto, la procuratrice generale ha mostrato le foto di torture, esecuzioni sommarie e violenze reperite nei dispositivi in possesso a Markiv al momento dell’arresto (usb e telefono). Ha inoltre sottolineato che “l’autorità giudiziaria non deve prendere le parti di nessuno e che le questioni geopolitiche del conflitto russo-ucraino debbono restare fuori dall’aula di tribunale”.
Hanno poi parlato le parti civili, avvocati Ballerini, Tambuscio, Tizzoni e Pisapia, coprendo in modo complementare diversi aspetti del caso.L’avvocato Ballerini ha sottolineato l’accanimento dei militari ucraini contro civili disarmati (in questa guerra non ci sono civili ma solo terroristi) e l’inattendibilità del docu-film “The Wrong Place”, che la difesa ha proposto come parte integrante del fascicolo oggetto di dibattimento.

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Processo d’appello: seconda udienza

La corte ha inizialmente convocato i legali e la procura di Milano in un’aula separata e li ha informati delle accertate minacce e pressioni subite dalla una delle traduttrici incaricate nel 2018 dalla procura di Pavia. La traduttrice sarà parte offesa in un separato procedimento giudiziario.

La difesa dello stato ucraino ha chiesto l’integrale ri-traduzione di tutti i documenti del I grado forniti dalla traduttrice minacciata; la richiesta è stata respinta con eccezione del testo di una delle intercettazioni ambientale in carcere, la cui nuova traduzione è stata richiesta anche dalla procuratrice di Milano, Annunziata Cieravolo.
Tale traduzione implica uno slittamento delle udienze al 15/10 e 23/10.
La corte pone inoltre a verbale una comunicazione “irrituale”: la sera prima della II udienza il ministro della giustizia ucraino ha mandato una mail direttamente alla giudice Ichino, presidente della Corte d’Appello.

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Processo d’appello – prima udienza, 29 settembre 2020

E’ stata decisa la modalità di svolgimento a porte chiuse dell’intero dibattimento. Possono entrare quindi i soli soggetti coinvolti -avvocati, parti civili etc- e tutti i giornalisti accreditati.
Data la sentenza emessa il 12/07/2019 dalla corte d’assise del tribunale di Pavia, il condannato Vitaly Markiv, attualmente in carcere, e lo Stato ucraino, rappresentato dal suo viceconsole a Milano, hanno presentato ricorso in appello. Il ricorso si compone di presunti difetti giuridici della sentenza dalla corte di Pavia e di richieste di esame di materiale aggiuntivo. Questi punti sono stati in un primo momento riassunti dalla corte di Milano, poi controbattuti dalla procuratrice generale, dalle parti civili -Avvocati Ballerini e Tambuscio per la famiglia Rocchelli-Ferrari, Avvocato Margherita Pisapia per la Federazione Nazionale della Stampa, Avvocato Tizzoni per Cesuralab- ed infine sviscerati dalla difesa dell’imputato e dello stato ucraino, avvocati Della Valle e Rapetti e avvocato Bertolini Clerici.
Eccone alcuni:
Presunti difetti giuridici evidenziati dalla difesa:
  • difetto di giurisdizione italiana: l’imputato detiene la doppia cittadinanza (italo-ucraina), in questo caso il delitto è stato commesso in Ucraina e pertanto la cittadinanza valevole sarebbe quella ucraina; quindi la procura di Pavia avrebbe dovuto chiedere l’estradizione di Vitaly Markiv allo Stato ucraino;
    l’accusa e le parti civili hanno ribattuto che la cittadinanza italiana non è un “optional usa e getta”, essa comporta diritti e obblighi civili e giuridici per chiunque la porti, sempre. 
  • condanna ingiusta dello stato ucraino; l’accusa ha sottolineato il nesso ineludibile tra Markiv e la catena di comando della Guardia Nazionale ucraina, ribadendo quindi la responsabilità dello stato ucraino nel duplice omicidio;
  • scorretta interpretazione delle fonti. Queste sono state nuovamente spiegate da accusa e parti civili.
  • Andrea è stato ucciso da schegge e non dai mortai in modo diretto quindi nesso mancante tra la Guardia Nazionale ucraina e le vittime. No comment.
  • Nemmeno lo Stato francese ha dato seguito al caso.Nel giugno 2019 il tribunale di Bordeaux ha confermato lo status di vittima di William Roguelon e il suo diritto ad un risarcimento per il danno professionale, fisico e psicologico sofferto.
Richieste della difesa:
  • sopralluogo in loco. L’accusa e le parti civili indicano come dopo sei anni questo non abbia senso. La documentazione video e satellitare offre tutte le informazioni necessarie per procedere.
  • prova balistica per evidenziare come il fucile in dotazione a Markiv, un AK74, comunemente Kalashnikov, non avrebbe potuto cagionare la morte di Andrea Rocchelli e Andrey Mironov ed il ferimento di William Roguelon. Markiv è però stato giudicato colpevole in concorso di colpa per aver fornito la posizione precisa ai mortaisti dell’esercito regolare ucraino e non già per aver sparato egli stesso con le armi a sua disposizione.
  • nuove perizie foniche e video per estrapolare eventuali errori commessi dai ROS nell’analisi del materiale probatorio e verificare l’ipotesi di “fuoco incrociato”.
  • audizione dei testimoni Petruviac (autista dell’auto che ha soccorso Roguelon circa un’ora dopo i fatti, a circa 200 m di distanza), Fusinaz (esperto in cartografia), Scollo (ex-Generale di Divisione Bersaglieri) e Tiepolo (esperto addestramento corpi polizia).
  • ammissione a prova dibattimentale del documentario “The Wrong Place”. L’accusa e le parti civili hanno ribattuto che un docu-film non può costituire una prova documentale in quanto realizzato da soggetti terzi mossi da precisi interessi e non controllabile nei suoi metadati. Non vi sono in esso le necessarie garanzie di terzietà ai fatti e imparzialità.

La corte si aggiorna a giovedì 1 ottobre.